La SIMEO risponde al parere del CSS

In data 9 aprile 2019, su richiesta Simeo, Poiesis e Andi è stato finalmente emesso un nuovo parere circa la
liceità dei trattamenti estetici del viso da parte dei laureati in Odontoiatria e Protesi Dentale e reso pubblico solo
alla fine di Agosto 2019.Le varie associazioni scientifiche e altre pseudo tali, prontamente si sono prodigate
nelle più fantasiose interpretazioni di tale parere, “accomodandolo” ad interessi che nulla hanno di scientifico.
Questo parere, non vincolante giuridicamente come il precedente, estende i territori anatomici di competenza
degli Odontoiatri, escludendo inspiegabilmente la zona zigomatica che è oggetto di terapie ben più complesse,
vedi gli impianti zigomatici, e pertanto, come Simeo, non trova il nostro pieno consenso. Inverosimile correlare
le terapie estetiche a quelle odontoiatriche, perché questa eccezione non troverebbe nessun consenso giuridico.
Quindi pur rappresentando un grosso passo avanti, soprattutto dal punto di vista medico legale e assicurativo,
necessita di un ulteriore approfondimento in attesa che l’Università introduca nel percorso formativo
l’insegnamento di terapie estetiche del viso e possa in questo modo permettere al l’odontoiatria di agire su
quella che è da considerare una unità morfo funzionale per origine embriogenetica, per innervazione, per
vascolarizzazione, cioè su tutto il viso. La stessa necessità formativa sarebbe da ottemperare anche nel piano
didattico del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, che attualmente non prevede nessun riferimento alle
terapie estetiche e anzi vede, nella conoscenza del distretto cranio facciale, nella sua fisiopatologia e nelle
terapie correlate, la figura del laureato in Odontoiatria e protesi dentale, il professionista che per conoscenza e
manualità non è secondo ad altri specialisti di pari valore scientifico.

Circa la dizione di Medico Odontoiatra prima confermata con una circolare e poi nell’ultimo parere smentita si fa
presente che da tempo la FNOMCeO, ed in particolare la CAO, si erano espressi affermativamente: ovvero se il
laureato in odontoiatra può definirsi medico odontoiatra. Ultima, in ordine cronologico, ad esprimersi era stata
la CAO attraverso una circolare del 2014 in cui si sosteneva che “la dizione medico odontoiatra possa
essere corretta e non soggetta ad alcuna criticità deontologica anche in riferimento al laureato al
corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria”.

Che l’Odontoiatra sia un Medico nei territori di competenza lo ha sancito una sentenza della Cassazione:

“Cassazione Civile Sez.III n. 150787/00:“..la professione odontoiatrica sia una professione medica e che essa
si concreti nei limiti del suo specifico oggetto, nell’esercizio delle stesse attività di prevenzione, diagnosi e cura
che connotano l’esercizio di ogni professione medica”.
Pertanto l’odontoiatra ha potestà certa di esercizio in medicina estetica con i limiti imposti dalla topografia e
invasività degli interventi.

L’articolo 3 del decreto legge 23/1998 (meglio noto come Decreto Di Bella) recita ” il medico può, sotto
la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso,
impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una
modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti
dell’applicazione dell’art. 1, co. 4, del decreto legge 536/1996, convertito dalla legge 648/1996.”

Anche il codice deontologico regolamenta la modalità OFF LABEL:

Art.13 Codice deontologico

“la facoltà del professionista,sotto la sua diretta responsabilità e previa acquisizione del consenso dello stesso,
ad impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una
modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, purché tale impiego sia noto e
conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche”
Appare quindi privo di fondamento affermare che” non sia possibile utilizzare dispositivi medici o farmaci
immessi in commercio per finalità diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell’art.2
della legge 409/85”.Sarebbe sufficiente riflettere come tutti i farmaci utilizzati non solo in situazione di
emergenza (cortisone,adrenalina,diuretici,broncodilatori,insulina,glucacone,antipertensivi ecc) o dispositivi
come l’elettrocardiografo, il defibrillatore, l’ecografo siano da tempo utilizzati negli studi dentistici, e si vorrebbe
invece limitare l’utilizzo di attrezzature che da tempo sono utilizzate a potenza ridotta dalle estetiste ?
La Simeo comunque auspica una collaborazione con i cultori della materia, affinché negli studi dentistici, nei
territori anatomici che non rientrano nelle competenze degli Odontoiatri, si possano effettuare trattamenti
estetici senza che questo determini la necessità di ulteriori autorizzazioni.

 

Il presidente
Prof. Antonio Guida

 

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