Convenzione Valutazione Rischi

VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

Dal 1° giugno 2013 tutti i titolari di studio medico o odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi dell’ambiente lavorativo, secondo le procedure standardizzate previste dal Decreto Interministeriale del 30/11/2012.

La valutazione dei rischi comporta:

  1. Compilazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  2. Nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  3. Nomina di un Medico Competente con i requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs, 81/08
  4. Nomina e formazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  5. Informazione e Formazione dei lavoratori tramite corsi specifici
  6. Individuazione e formazione di addetti antincendio
  7. Individuazione e formazione di addetti al primo soccorso

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve avere data certa, garantita tramite auto-spedizione via pec o via raccomandata indirizzata al proprio studio o presentazione e timbratura all’ufficio postale; deve essere conservato all’interno dello studio e aggiornato qualora intervengano modifiche significative nell’organizzazione del lavoro o nelle procedure e deve riportare necessariamente le firme del Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS.

Il medico o l’odontoiatra titolare di studio, previa opportuna formazione e attestazione conseguita mediante tramite corsi di formazione con programma e periodicità stabiliti dalla normativa, può svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ovvero dovrà procedere alla nomina di un consulente esterno con funzioni di RSPP.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere individuato tramite elezione effettuata dai lavoratori stessi e il suo nominativo deve essere scritto sul DVR e comunicato all’INAIL. In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori, il titolare dello studio deve conservare il verbale di mancata elezione del RLS.

Il titolare dello studio può svolgere direttamente anche i compiti di Primo Soccorsoprevenzione incendi ed evacuazione, ma sempre dopo aver conseguito specifica attestazione, tramite la frequenza ai relativi corsi di formazione (primo soccorso e anti-incendio per aziende a basso rischio).

I corsi di formazione sono obbligatori.

Il corso di formazione per RSPP e la formazione dei lavoratori vanno ripetuti ogni 5 anni.
Il corso di formazione antincendio e per il primo soccorso vanno ripetuti ogni 3 anni.
Il Datore che non effettua l’aggiornamento decade dalle funzioni di RSPP e deve nominare un RSPP esterno.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ovvero la mancata produzione della relativa documentazione, comportano, in caso di controllo da parte delle autorità competenti, sanzioni amministrative e penali.

La dott.ssa Veronica Fiori, Medico Competente, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 offre la propria disponibilità per i seguenti servizi:

  • ASSUNZIONE DI INCARICO MEDICO COMPETENTE ex. art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08
  • SORVEGLIANZA SANITARIA ex. art. 176, Titolo VII, Capo II del D.Lgs. 81/08
  • ANALISI CLINICHE (prelievo in sede e consegna presso laboratorio di fiducia)
  • CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE in sede

Il geometra Antonio Concutelli offre la propria disponibilità per i seguenti servizi:

  • STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ex. art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
  • CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP per il Datore di Lavoro ovvero ASSUNZIONE INCARICO RSPP ESTERNO
  • CORSO DI FORMAZIONE PER RLS
  • CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER I LAVORATORI
  • CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL’EMERGENZA, EVACUAZIONE E ANTINCENDIO

Per ulteriori informazioni e preventivo:

Inviare una mail a dr.veronicafiori@gmail.com

Chiamare il numero +39 329.4213547