LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE DEL MEDICO.
A cura del dott. Antonino Araco
Con sentenza n. 23283 del 6 giugno 2016, la Corte di Cassazione Penale sulla base della norma contenuta nell’art. 3, comma 1, legge 8.11.2012, n. 189, in combinato disposto con l’art. 43, comma 3, cod. pen., afferma il seguente principio di diritto: la limitazione di responsabiltà, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia. Pertanto l’esimente penale riferito alla colpa lieve vale non solo per l’imperizia, ma anche per la negligenza e l’imprudenza. Inoltre, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 3, legge n. 189/2012,occorre procedere d’ufficio all’accertamento del grado della colpa, giacché le condotte qualificate da colpa lieve sono divenute penalmente irrilevanti…………