Ecm obbligo dopo un anno dall’ iscrizione all’ albo

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Torna la commissione per la Formazione continua dopo un anno vacante entro questo mese di novembre l’Agenas dovrebbe deliberare la nuova composizione con i rappresentanti designati da governo, regioni, Fnomceo, categorie sanitarie. Ancora nulla si e’ saputo in tema di possibili sanzioni disciplinari per medici ed altri sanitari che non si aggiornino e non sono in vista conferenze per fare un punto sull’Ecm. L’Associazione Italiana Giovani Medici Sigm invita i neoabilitati, che iniziano ad accumulare i crediti formativi dall’anno successivo a quello d’iscrizione all’albo, a rileggere la determina Agenas 10.10.2014 che esplica gli obblighi dei sanitari per il triennio formativo in corso, durante il quale bisognerà accumulare 150 crediti.

Quanti crediti?

Per il calcolo dei crediti accumulati si puo’ fare riferimento con quelli maturati nel triennio precedente;chi ha tra 101 e 150 dal 2011 al 2013 ha un obbiettivo di 105 crediti per una media di 35 crediti/anno, tra 51 e 100 dovrà arrivare almeno a 120 crediti nel triennio successivo (2014-2016) con una media di 40 crediti all’anno, chi invece ne ha meno di 50 dovrà ottenere 135 crediti (45/ anno).
Al termine del triennio il medico o il dentista può chiedere l’attestato di partecipazione al programma Ecm, che contiene solo il numero di crediti conseguiti qualora l’obbligo formativo non sia ancora terminato. Se invece l’obbiettivo è raggiunto si può chiedere il “certificato dell’obbligo formativo”. E’ invece esonerato in via temporanea dal programma Ecm chi segue corsi di specializzazione, master, oltre alle dottoresse in gravidanza.

Come si ottengono i crediti

Tutti gli operatori sanitari possono raggiungere il 100% dei crediti con prodotti di formazione a distanza.
I crediti ottenuti come:

  • Tutor o relatori a eventi formativi fino al 50% dell’onere formativo triennale
  • Formazione sul campo fino al 60%
  • Eventi di formazione “reclutata”, pagata cioe’ dalle aziende con sponsorizzazioni nominative fino al 33%
  • La preparazione di materiale durevole per eventi di formazione a distanza e calcolata in ore, è simile alla docenza e da diritto a un credito per ogni mezz’ora di “preparazione”.
  • Chi partecipa allo stesso evento prima come docente e poi come discente o viceversa acquisisce solo una volta crediti per entrambe le posizioni.
  • I crediti conseguiti all’estero sono calcolati la metà.

Sanzioni?

Tra il 2012 e il 2014 non sono stati emanati i regolamenti attuativi del decreto legge 138 del 2011 (art. 3) e quindi non sono state fissate le sanzioni deontologiche per chi al termine del ciclo Ecm non aveva conseguito il punteggio atto a dimostrare l’avvenuto aggiornamento. 
Nel 2014 il nuovo codice deontologico ha inserito all’articolo 19 che l’Omceo certifica i crediti acquisiti cosi’ come eventuali inadempienze.
Oltre ciò niente, tranne la sentenza di Cassazione (9868/2015) che per i notai ha confermato l’avviso in caso di crediti formativi insufficienti e il caso dei circa 6.000 medici depennati dal Ministero della Salute per mancato target raggiunto; alcuni potrebbero sanare la posizione grazie a una proroga della possibilità di realizzare il fabbisogno chiesta dalla FNOMCeO a tutto il 2015 e a corsi Ecm promossi dalla stessa Federazione.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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