“…Il Senato con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astensioni, ha rinnovato la fiducia al governo, confermando le novità introdotte in materia di Odontoiatria dal d-l n. 34/2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, nel testo identico a quello approvato dalla Camera i giorni scorsi…”
Le novità in Odontoiatria:
Articolo 15-ter (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica)
Il comma 1 abolisce per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del SSN.
Il comma 2 abroga la lettera b) del comma 1 (che prevede tra i requisiti l’idoneità fisica all’impiego) e il comma 2 dell’articolo 28 (che stabilisce che la specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell’ammissione al concorso per il primo livello dirigenziale odontoiatra) del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN, di cui al DPR n. 483 del 1997.
Il comma 3, integrando l’articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce che il requisito della specializzazione non è richiesto per l’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del SSN.
Il comma 4, modificando la legge n. 409 del 1985, integrando l’articolo 2, secondo comma, prevede che gli odontoiatri possano esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso (lettera a)) e abroga il terzo comma dell’articolo 4, che prevede l’incompatibilità dell’iscrizione all’albo dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria con l’iscrizione ad altro albo professionale (lettera b)).
Il Presidente SIMEO Prof. Antonio Guida, definisce questa giornata un risultato storico per l’Odontoiatria Moderna ottenuto grazie ad un lavoro di Squadra che ha radici lontane, oltre 15 anni impegnati come SIMEO per il riconoscimento della professionalità, con un chiaro e doveroso ringraziamento al Presidente Andi Nazionale Dr. Carlo Ghirlanda e alle forze politiche di maggioranza. Stima e riconoscenza da parte dei numerosi Odontoiatri, che da oggi vedono la professione riconosciuta nel merito delle capacità cliniche ad essa riconducibili.