Odontoiatria Forense

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Sul tema oggetto dell’ultima inchiesta pubblicata su “il dentista moderno”, Pietro di Michele, Presidente nazionale della Società Italiana di Odontoiatria Forense (SIOF), spiega qual è la posizione ufficiale dell’associazione che rappresenta.

Dottor Di Michele, il consiglio direttivo SIOF ha ritenuto necessario eseguire un approfondimento scientifico e una revisione della letteratura su un argomento estremamente attuale, quello dell’odontoiatra che esegue trattamenti di medicina estetica dei tessuti molli del terzo medio e del terzo inferiore del volto. Su quali principi si basa la vostra posizione scientifica?

La posizione scientifica della SIOF è basata su alcuni punti fondamentali:

  1. L’odontoiatra è senz’altro un medico, ed entro tali limiti esercita la professione medica secondo la legge 409/85, pertanto esegue tutti gli step dalla diagnosi alla cura delle malattie e anomalie congenite e acquisite di denti, bocca, mascelle e relativi tessuti. Attività che può essere espletata anche su strutture più superficiali della regione della bocca (cute, sottocute, labbra e guance), limiti topografici che risiedono nel terzo medio e inferiore della faccia, quindi abilitante anche per prestazioni di medicina estetica.
  2. Fondamentale è dare informazioni chiare e esaustive sul piano terapeutico proposto, sui possibili risultati raggiungibili e attesi, accertarsi dell’avvenuta comprensione, mirando a ottenere un consenso consapevole.
  3. La formazione ECM è necessaria, con corsi di perfezionamento universitari, master professionalizzanti: attività che preparano e certificano la formazione dell’odontoiatra, a tecniche di medicina estetica dei tessuti molli, in cui sono approfondite conoscenze in tema di dermatologia endocrinologia, gerontologia (anti-aging), laserchirurgia, angiologia ecc.

SIOF è per la realizzazione di un “Registro per Medicina ad indirizzo Estetico” aperto sia a medici chirurghi che a odontoiatri, esigenza questa fondamentale per dare sicurezza e benessere ai pazienti, ma altrettanto importante per garantire un alto profilo formativo ai professionisti.

Come avete giudicato il parere espresso del Consiglio Superiore di Sanità su questa materia?

Anche questa volta, come altre volte in passato, se da una parte c’è la soddisfazione da parte nostra nell’apprendere che il Consiglio Superiore di Sanità (ISS) riconosce all’odontoiatra la liceità di praticare attività di medicina estetica da parte dei laureati in Odontoiatria, certamente non possiamo che esprimere il nostro disappunto rispetto alla limitazione del distretto anatomico, restringendolo alla sola zona labiale, cosa che la stessa legge 409/85 prevede nel terzo medio e inferiore del volto.
Il gruppo di lavoro della SIOF (Società di Odontoiatria Forense), formato da medici legali, odontoiatri e giuristi ha voluto eseguire un’attenta e approfondita ricerca bibliografica sui limiti topografici e territori descritti, e sull’anatomia delle strutture.
Testi come: “Anatomia Topografica” Brizzi e altri, Edi-Ermes, Milano 1978, “Anatomia Umana” di Balboni e altri, Edi-Ermes, Milano 1987 ecc. hanno consentito di definire con chiarezza le regioni anatomiche sulle quali può lavorare l’odontoiatra.
Ma anche la certezza che la professione odontoiatrica sia una professione medica come sancito dalla giurisprudenza: “Cassazione Civile 22 novembre 2000 n. 15078”.

Il parere dell’ISS, dunque, probabilmente tiene conto di altre istanze, ispirate più a posizioni di categorie professionali predefinite concettualmente, anziché fondate su basi scientifiche e legislative, che non possono in nessun modo limitare l’attività del medico odontoiatra a eseguire terapie con finalità estetiche sul terzo medio e inferiore del viso.

C’è consenso unanime su questa posizione?

Sulla base delle argomentazioni presentate dalla categoria degli odontoiatri si è trovato un consenso unanime tra le società scientifiche più importanti, ma altrettanto dai sindacati di categoria: tutti hanno confermato una posizione unica, che ha portato alla sottoscrizione di un documento conclusivo, circa le competenze del medico odontoiatra per l’esecuzione di trattamenti con finalità estetica

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